STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IN.FOR.DIDA (INtegrazione FORmazioneDIDAttica)

Art. 1     Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito indicato come “Codice del Terzo settore” o “CTS”) e successive modifiche, l’associazione denominata “IN.FOR.DIDA, di seguito indicata anche come “Associazione”.

Una volta acquisita la qualifica di associazione di promozione sociale ai sensi di legge, alla denominazione verrà aggiunto l’acronimo APS senza che ciò comporti modifiche del presente atto. La denominazione dell’Associazione diventerà quindi “IN.FOR.DIDA APS” oppure “IN.FOR.DIDA Associazione di Promozione Sociale” e dovrà, da quel momento e fintanto che i requisiti sussisteranno, utilizzare l’indicazione di “Associazione di Promozione Sociale” o l’acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L’associazione ha sede legale in Salerno alla Via Giovanni Margotta n. 21. Il trasferimento della sede all’interno del comune non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.  

L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero.

L’associazione ha durata illimitata.

Il Consiglio direttivo delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 2     Scopo, finalità e attività

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

Educazione, istruzione e formazione  professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa – di cui all’art. 5, comma 1, lettera i del Codice del Terzo settore

  • Combattere il fenomeno della dispersione scolastica promuovendo aggregazione e una metodologia dell’apprendere in vari ambiti culturali, compresa la matematica, che sarà resa più divertente e creativa per gli studenti;
  • Organizzare attività, soprattutto rivolte agli adulti, finalizzate a superare l’analfabetismo di ritorno, anche tecnologico;
  • Promuovere incontri, laboratori di lettura ad alta voce e di ascolto di favole e storie in italiano, inglese, narrazione dei miti greci; e anche attività formative allo scopo di ampliare gli orizzonti didattici di educatori e docenti nell’insegnamento delle varie discipline;
  • Organizzare attività di istruzione rivolte agli adulti al fine di creare opportunità di apprendimento e di conoscenza anche in età avanzata.

Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di  promozione  e  diffusione  della  cultura  e  della  pratica  del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo – di cui all’art. 5, comma 1, lettera i del Codice del Terzo settore.

  • Promuovere l’amore per i libri e la lettura attraverso, a titolo esemplificativo, attività di ascolto di racconti della mitologia greca, di avvenimenti storici, ecc …;
  • Organizzare attività rivolte a minori, giovani e adulti, finalizzate a conoscere e imparare le lingue straniere e altre discipline;
  • Organizzare e gestire una biblioteca per bambini e adolescenti;
  • Promuovere attività che possano avvicinare le persone alla musica.
  • Promozione di iniziative culturali e ricreative quali seminari, dibattiti, eventi, gare e competizioni, laboratori e incontri, al fine di favorire lo scambio di esperienze e la condivisione di risorse e informazioni, in particolar modo sull’insegnamento, la didattica e in generale sulle metodologie da utilizzare per diffondere una cultura della “cultura”;
  • Elaborare e realizzare progetti culturali, ricerche, studi e sperimentazioni relative alle problematiche educative, culturali e sociali, in particolar modo legate all’insegnamento e all’istruzione;
  • Promuovere il volontariato culturale per avvicinare le persone adulte alla sua pratica;
  • Realizzare prodotti cartacei e multimediali utili “a raccontare” le attività dell’associazione e a diffondere i suoi messaggi.

Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti – di cui all’art. 5, comma 1, lettera r del Codice del Terzo settore.

  • Organizzare attività di insegnamento della lingua italiana finalizzata a migliorare i processi di integrazione culturale e sociale dei migranti.

Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata – di cui all’art. 5, comma 1, lettera z del Codice del Terzo settore.

  • Recupero, ripristino, riammodernamento e gestione di beni pubblici e/o confiscati alla criminalità organizzata da utilizzare per le attività associative e da mettere a disposizione, in modo gratuito, all’intera comunità per le attività di interesse generale.

Per l’attuazione delle attività sopra elencate, l’associazione si avvarrà in modo prevalente dell’apporto dei suoi volontari e, solo, nell’eventualità che specifiche attività non possano essere realizzate senza avvalersi di lavoro dipendente o autonomo, essa potrà riconoscere prestazioni retribuite, anche a carattere continuativo, a risorse umane individuate anche tra i propri associati. In ogni caso l’attività retribuita dovrà sempre assumere un carattere minoritario e residuale rispetto a quella volontaria e mantenersi nei limiti indicati nel successivo art. 22 del presente statuto.

Per l’attività di interesse generale prestata, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo. 

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3     Soci

Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Possono aderire all’associazione persone fisiche e persone giuridiche (enti del Terzo settore o senza scopo di lucro) che condividono le finalità della stessa e che intendono partecipare alle attività dell’associazione portando interessi omogenei con le loro competenze e conoscenze, a condizione che il numero delle persone giuridiche non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Possono aderire all’associazione anche soci minorenni, previa richiesta sottoscritta anche da chi esercita la potestà genitoriale. Essi partecipano alla vita associativa sotto il coordinamento e la rappresentanza di associati adulti. I soci minorenni non godono del diritto di elettorato passivo, mentre il diritto di elettorato attivo è attribuito agli esercenti la potestà genitoriale del minore. Il Consiglio Direttivo può limitare la partecipazione dei minori a specifiche attività e iniziative svolte dall’associazione, nell’interesse e a tutela del minore stesso.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal CTS.

Art. 4     Diritti dei soci

I soci si suddividono in fondatori (coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo), ordinari (persone fisiche e giuridiche che partecipano attivamente alla vita associativa), sostenitori (persone fisiche e giuridiche che sostengono l’associazione attraverso un sostegno economico e/o in altre attività di supporto), benemeriti (persone che si sono contraddistinte per particolari attività a favore dell’associazione. Lo status di benemerito viene deliberato dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo).

Tutti hanno il diritto di:

  • Essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • Frequentare i locali dell’associazione;
  • Partecipare alle assemblee, a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
  • Concorrere all’elaborazione e approvare il programma di attività;

I soci fondatori e ordinari hanno diritto di:

  • Voto nelle adunanze degli organi sociali, purché iscritti nel libro soci da almeno tre mesi;
  • Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  • Prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali;
  • Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

Le modalità e procedure per l’esercizio di tali diritti saranno eventualmente stabilite da Regolamenti generali e/o dalle delibere del Consiglio direttivo.

Art. 5     Obblighi dei soci

I soci hanno l’obbligo di:

  • Rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
  • Tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall’Associazione;
  • Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale e spontaneo senza fini di lucro, anche indiretto;
  • Versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.

Art. 6     Adesione

La richiesta di adesione va indirizzata al Consiglio direttivo utilizzando un apposito modulo, e deve contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, oltre all’autorizzazione relativa alla privacy e al trattamento dei dati personali.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, entro 60 giorni.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve motivare contestualmente la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati entro dieci giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l’ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla domanda si pronunci l’Organo di garanzia o, in mancanza, l’Organo di controllo, o, mancando anche questo, l’assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Art. 7     Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per morte (o scioglimento, se persona giuridica), recesso o esclusione.

Il socio che contravviene gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all’associazione può essere escluso dall’associazione con deliberazione dell’assemblea approvata con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare, per iscritto, le proprie controdeduzioni all’Organo di garanzia o, in mancanza, all’Organo di controllo, o, mancando anche questo, all’Assemblea dei soci che deve essere appositamente convocata entro 30 giorni dal ricorso.

Il socio può sempre recedere dall’associazione.

Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo.

La qualifica di socio si perde anche qualora non sia stata pagata la quota sociale nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

Il socio escluso può, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, impugnare la deliberazione di esclusione ricorrendo all’Organo di garanzia o, in mancanza, all’Organo di controllo, o, mancando anche questo, all’Assemblea dei soci che deve essere appositamente convocata entro 30 giorni dal ricorso.

Art. 8     Organi sociali

  1. Sono organi dell’Associazione:
  • L’Assemblea;
  • Il Consiglio direttivo;
  • Il Presidente;
  • Il Collegio dei garanti (organo facoltativo);
  • L’Organo di controllo (organo facoltativo), che va obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del Codice del terzo settore;
  • L’Organo di revisione (organo facoltativo), che va obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del Codice del terzo settore.
  1. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell’organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all’art.2397, comma 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
  2. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
  3. La durata degli organi sociali è di tre anni.

Chi è stato membro di un organo sociale per due mandati consecutivi non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

  1. I componenti degli organi sociali che subentrano nel corso del triennio, terminano il loro mandato allo scadere della carica dell’organo nel quale sono subentrati.

Art. 9     Assemblea dei soci

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci iscritti da almeno tre mesi in regola con il versamento della quota associativa e le eventuali altre procedure previste per le adesioni ed i rinnovi.

     Delibera su tutte le attività dell’associazione, in particolare:

  • Nomina e revoca il Presidente, il Vicepresidente e i componenti degli altri organi sociali;
  • Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • Approva i bilanci;
  • Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • Delibera sull’esclusione degli associati: delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  • Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  • Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
  1. Ciascun socio ha diritto, direttamente o per delega, ad un voto.
  2. Ogni socio può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Alle sedute dell’Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti degli altri organi sociali.

  1. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio e può essere, inoltre, convocata:
  2. ogni volta che il Presidente ne ravveda la necessità;
  3. su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo;
  4. su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio direttivo da almeno 1/5 (un quinto) dei soci.

Nei casi previsti dalle lettere b) e c) il Presidente deve provvedere immediatamente alla convocazione dell’assemblea che deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non vi provveda, l’Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell’assemblea.

  1. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i tre/quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione, la scissione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

Art. 10  Consiglio direttivo

  1. Il Consiglio direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

È formato da un numero di componenti, compreso tra tre e sette, nominati dall’Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili nei limiti previsti dall’art. 8, comma 4, del presente statuto.

L’Assemblea convocata per la nomina del Consiglio direttivo indica anche il numero dei componenti.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

  1. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

  1. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

  • Eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
  • Eleggere il Presidente e il vicepresidente dell’Associazione;
  • Formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
  • Predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie previste nell’art. 14 del CTS;
  • Predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
  • Deliberare l’ammissione degli associati; deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
  • Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
  • Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
  1. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale; pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
  2. Il Consiglio direttivo può nominare un segretario tra i suoi componenti, il quale coadiuverà il Presidente ed avrà i seguenti compiti:
  • Tenuta ed aggiornamento dei registri degli aderenti;
  • Disbrigo della corrispondenza;
  • Redazione e conservazione dei verbali della riunione dell’Assemblea e del Comitato Direttivo;
  • Predisposizione dello schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di marzo;
  • Tenuta dei registri e della contabilità dell’associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
  • Riscossione delle entrate e pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Direttivo.

Art. 11  Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l’esterno. È eletto dall’Assemblea tra i soci, a maggioranza dei presenti, contestualmente al Consiglio direttivo.

Dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio direttivo e cessa il proprio mandato per scadenza, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisi dall’Assemblea dei soci.

La decadenza del Presidente comporta la decadenza dell’intero Consiglio direttivo.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per il rinnovo degli organi sociali.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi in merito all’attività compiuta.

In caso di necessità e di urgenza, può assumere nell’interesse dell’Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all’assunzione dei medesimi.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta quest’ultimo sia impossibilitato all’esercizio delle proprie funzioni.

Art. 12  Collegio dei garanti

L’Assemblea può stabilire di eleggere il Collegio dei garanti, organo facoltativo (composto da tre o cinque membri o anche monocratico) di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna, che interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pa­reri vincolanti sulla loro corretta applicazione e dirime in prima istanza le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi esecutivi, e fra gli organi sociali.

I componenti del Collegio dei garanti eleggono al loro interno un Presi­dente; non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese sostenute in dipendenza della loro carica, secondo le stesse modalità previste per i componenti degli altri organi.

La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno dell’Associazione.

Art. 13  Organo di controllo

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla dall’art. 30, commi 2 – 3 – 4, del CTS.

I componenti dell’Organo di controllo possono essere, al massimo, cinque, ad essi si applica l’art. 2399 del Codice civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il numero dei componenti verrà determinato dall’assemblea convocata per la sua nomina.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31 del CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La carica di membro dell’Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno dell’Associazione.

Art. 14  Revisione legale dei conti

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 31 del CTS, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Art. 15  Patrimonio

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, avanzi di gestione ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 16  Divieto di distribuzione degli utili

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del CTS. Inoltre, ha l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 17  Risorse economiche

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, proventi dalla cessione di beni e servizi agli associati e ai terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigiana, agricola, svolta in maniera ausiliare e sussidiaria finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, entrate derivanti da iniziative di promozione finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 18  Bilancio di esercizio

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il RUNTS.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 19  Bilancio sociale e informativa sociale

Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo ed ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro l’anno, l’associazione dovrà redigere il bilancio sociale che dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato sul suo sito internet.

Art. 20  Libri sociali

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

  • Libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
  • Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo tenuto a cura dello stesso organo;
  • Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, se costituito, tenuto a cura dello stesso organo;
  • Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, se costituiti, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

Art. 21  Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

L’Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 22  Lavoratori

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 5 del CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 23   Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o da quanto deliberato dall’Assemblea convocata per lo scioglimento o, in mancanza di tale deliberazione, alla Fondazione Italia Sociale.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 24  Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) e dalle successive modifiche e integrazioni, dal Codice civile e dalle altre normative vigenti in materia oltre che dai principi generali dell’ordinamento giuridico, purché compatibili.

Letto approvato e sottoscritto